Gestisce un ristoro di campagna chiunque nell` ambito di una azienda agricola somministra, entro i limiti indicati nelle successive disposizioni, bevande e cibi di limitato assortimento per la consumazione sul posto ed esercita tale attività per una durata massima di cinque mesi, consecutivi o ripartiti in due periodi, nell` anno.
Nell` ambito di un ristoro di campagna è consentita la somministrazione di:
- bevande di propria produzione, quali vino, mosto, succo d` uva, succo di frutta, succo di lampone, latte e superalcoolici ecc.
- acqua minerale
- piatti freddi, costituiti prevalentemente da prodotti propri, formaggi e pane di qualsiasi tipo
- in assortimento limitato, anche cibi caldi, semprechè si tratti di semplici e tipici piatti tirolesi
- frutta prodotta in Alto Adige
- piatti semplici di carne, a condizione che per gli stessi venga usata carne prevalentemente prodotta nell` azienda agricola medesima.
Chi intende gestire un ristoro di campagna è tenuto a presentare dichiarazione scritta al sindaco competente per territorio almeno due settimane prima. Nella dichiarazione devono essere specificati il periodo in cui intende esercitare l` attività, i locali destinati all` esercizio dell` attività, le bevande ed i cibi che intende somministrare nonchè zona e località di provenienza dell` uva impiegata per la produzione del vino che verrà somministrato.
Requisiti:
- iscrizione nell` elenco provinciale degli operatori agrituristici
- disponibilità e idoneità dei locali
Documenti:
- dichiarazione di inizio attività
- parere sanitario
Per ulteriori informazioni si rivolga al Suo Comune di residenza.