In riferimento alle accuse mosse al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano da parte di alcuni
rappresentanti dei media riguardanti il pericolo della non ammissione di alcune liste di candidati alle
elezioni comunali vorremmo di seguito illustrare quanto realmente accaduto:
Il Consorzio dei Comuni ha organizzato per i responsabili degli uffici elettorali comunali e per i segretari
comunali corsi di formazioni sulla presentazione delle candidature che si sono tenuti il 04.03.2015 a
Brunico, il 09.03.2015 a Bolzano e l'11.03.2015 a Silandro. Quale relatore per i corsi di formazione è
stato scelto il responsabile dell'ufficio elettorale del Comune di Ortisei il signor Karl Gustav Mahlknecht,
il quale è anche presidente del gruppo tecnico ufficio elettorale presso il Consorzio dei Comuni. Il signor
Mahlknecht è considerato uno dei massimi esperti in materia elettorale ed è stato contattato in passato
più volte dal Consorzio dei Comuni per questioni tecniche in materia elettorale.
In occasione dei corsi di formazione il relatore ha risposto alla domanda di un partecipante "se anche i
candidati stessi possono sottoscrivere liste di candidati" che questo in occasione delle elezioni comunali
del 2010 era possibile in quanto le istruzioni della Regione per la presentazione delle candidature del
2010 non contenevano alcuna indicazione in merito. Le istruzioni per le elezioni comunali 2015 alla data
del corso di formazione non erano ancora state pubblicate dalla Regione e il relativo articolo nella legge
regionale dal 2010 ad oggi non è stato modificato.
Solamente nel periodo tra il 17 e il 19 marzo sono state distribuite le nuove istruzioni e pubblicate sul
sito della Regione.
A pagina 27 delle istruzioni si legge al punto 4.5.1:
„Si fa presente che, secondo quanto indicato nelle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle
candidature per le elezioni comunali redatte dalla Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero
dell'Interno, “sembra logicamente inammissibile, e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla
dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, le loro
eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.""
Al Consorzio dei Comuni né in forma scritta né a voce sono state rivolte richieste di chiarimento in
merito alla presentazione delle candidature e pertanto non è stata diramata alcuna informazione. Il
signor Mahlknecht dal canto suo riporta di aver risposto a domande a lui poste da parte di responsabili
degli uffici elettorali e da parte di presentatori di liste successivamente alla pubblicazione delle istruzioni
della Regione rinviando alle predette istruzioni.
La Regione sulla base di un parere giuridico ha poi rivisto le proprie istruzioni e di conseguenza tutte le
liste di candidati sono state ammesse.
Nel parere giuridico in particolare si rinvia al testo della legge regionale (art. 40 del testo unico
elettorale) il quale indica come requisito per la sottoscrizione di liste di candidati solamente quello di
essere "elettore". Elettori sono da considerarsi tutti coloro che sono iscritti nelle liste elettorali e che
sono in possesso del diritto di voto per le elezioni comunali. Nessun cenno ad un divieto di
sottoscrizione di liste per i candidati invece è contenuto nella legge stessa. Una relativa sentenza del
Consiglio di Stato dell'ottobre 2014, sempre secondo il predetto parere giuridico, non è da considerarsi
applicabile per le elezioni comunali in Provincia di Bolzano, in quanto si riferisce a elezioni provinciali in
ambito nazionale, i quali non sono elezioni dirette ma solamente elezioni di secondo grado.
Risulta pertanto chiaro che né al Consorzio dei Comuni né al relatore possano essere attribuite colpe in
merito a quanto accaduto. Al contrario il signor Karl Gustav Mahlknecht ha tenuto i corsi di
aggiornamento in modo assolutamente professionale e ha dato sulle domande a lui poste informazioni
corrette.
Si contesta pertanto quanto sostenuto in alcuni comunicati stampa e si sottolinea che le accuse ingiuste
e frettolose mosse al Consorzio dei Comuni e al relatore sono prive di qualsiasi fondamento e devono
essere rivolte ad altra sede.