Imposta sulla pubblicità

L'imposta sulla pubblicità è dovuta per qualsiasi diffusione di mesaggi pubblicitari effettuati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque percepibile da tali luoghi.

Sono considerati mezzi pubblicitari:

  • targhe
  • insegne
  • cartelloni
  • manifesti
  • striscioni
  • panelli luminosi
  • pubblicità effettuata con veicoli ecc.

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo pubblicitario. Ai fini dell'imposta si considerano rilevanti soltanto i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica. Per targhe ed insegne è previsto il parere della commissione edilizia; l'installazione di nuovi impianti pubblicitari deve essere autorizzata dal sindaco.

Prima di dare inizio alla pubblicità l'interessato deve presentare in comune apposita dichiarazione dalla quale risultano le caratteristiche, la durata della pubblicità e l' ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione della pubblicità annuale vale anche per gli anni successivi se non viene presentata una dichiarazione di modificazione o di cessazione.

L'ammontare dell'imposta sulla pubblicità viene determinata in base al tipo e alla superficie del mezzo pubblicitario utilizzato e alla durata della pubblicità. Si distingue tra pubblicità temporanea e pubblicità annuale a seconda che la pubblicità si protragga per un periodo superiore ai tre mesi. Il pagamento dell'imposta di pubblicità avviene mediante versamento su conto corrente postale e deve essere effettuato per la pubblicità annuale entro il 31 gennaio dell'anno in corso. Nel regolamento comunale sono previsti una serie di esenzioni e diverse riduzioni dell'imposta.

Per ulteriori informazioni su tariffe, calcolo e pagamento dell'imposta e per eventuali domande rivolgersi all'ufficio tributi del comune.

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